Nuove regole DPI: cosa cambia con il D.LGs 17/2019

Dic - 02
2019
Decreto legge DPI

Nuove regole DPI: cosa cambia con il D.LGs 17/2019

Previste più sanzioni (fino a 150 mila euro) e norme più chiare per la fabbricazione e la commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale

Le nuove regole sui DPI (dispositivi di protezione individuale) sono entrate ufficialmente in vigore il 12 marzo 2019: il D.Lgs. 17/2019 ha allineato l’Italia alle norme dell’Unione europea (Regolamento UE 2016/425).

Fra le principali novità in ambito di dispositivi di protezione individuale (DPI), spicca l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie (da 8 mila euro fino a 150 mila) e le pene detentive che prevedono la reclusione da un minimo di tre mesi fino a un anno. Obiettivo del provvedimento è, da un lato, chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei DPI e, dall’altro, migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.

Il decreto legislativo non interessa soltanto i fabbricanti e i distributori di DPI, ma anche datori di lavoro e, in senso lato, anche gli stessi lavoratori che potranno contare su Dpi più efficaci e protettivi. Restano confermati, infatti, i principi in base ai quali i dispositivi di protezione individuali devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Una delle novità per i produttori di DPI di prima categoria, ad esempio, consiste nel fatto che devono prevedere il “Controllo interno della produzione” (Modulo A) non richiesto dalla legislazione precedente.

Un’altra novità, riguarda l’inserimento di una terza categoria di DPI indicati come grandi rischi o “salvavita” per la vecchia direttiva o D. Lgs. 475/92, nella quale sono inseriti i dispositivi di protezione dell’udito precedentemente inseriti nella seconda categoria.

Vengono individuate, quindi, tre categorie di Dpi che variano a seconda delle tipologie di rischio.

Categoria I

Comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse quelle dovute all’osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

Comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura con effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50 °C o inferiore;
g) cadute dall’alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento quei DPI:

• progettati per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
• progettati per l’autodifesa, ad eccezione di quelli destinati alle attività sportive;
• progettati per l’uso privato per proteggersi dalle condizioni atmosferiche non estreme, dall’umidità e dall’acqua durante la rigovernatura;
• da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
• per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del Regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

La responsabilità della conformità al Regolamento sui DPI riguarda tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione: in funzione del ruolo svolto tutti dovranno adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento.

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